POS. II Prot._______________230.11.2008

OGGETTO: Lavoro - PON ATAS - Personale a tempo determinato POA e PODIS in servizio presso l'ARPA dal 6 giugno 2008 - Art.3, comma 113, L. n.244/2007 - Applicabilità.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Ufficio di diretta collaborazione

PALERMO


e, p.c.  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
  corso Calatafimi, 217/219 


                  90129 PALERMO 






1. Con nota prot. n.2681/Gab del 19 agosto 2008 codesto Ufficio ha chiesto il parere dello Scrivente in merito alla possibilità di stabilizzare, in applicazione dell'art.1, comma 113, L. 24 dicembre 2007, n.244, 8 unità di personale assunte, a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio, con contratto di lavoro a tempo determinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per supportare l'attuazione del Progetto Operativo "Ambiente" (POA) e del Progetto Operativo "Difesa del Suolo" (PODIS), nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di "Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema" (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.
Come risulta dalla nota n.12676 del 1° agosto 2008 inviata a codesto Dipartimento dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) ed allegata allo Scrivente, la problematica concerne più specificamente: per il POA, 7 esperti destinati alle attività di assistenza tecnica in favore delle Autorità ambientali centrale e regionali per le aree dell'Obiettivo 1 che, dopo un periodo di formazione (1 luglio 2001-30 giugno 2002), sono stati assunti dal predetto Ministero con contratto a tempo determinato nella qualifica C2 del CCNL Comparto Ministeri "con decorrenza dal 01/07/2002 al 30/06/2008 ed hanno prestato servizio costante e continuativo presso l'Autorità ambientale della Regione siciliana"; per il PODIS, n.1 unità di personale a tempo determinato (categoria C1 del CCNL Comparto Ministeri) "in servizio continuativo e costante" presso il Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente della Regione siciliana.
In data 6 giugno 2008 il predetto personale è stato funzionalmente assegnato all'ARPA (in aggiunta al personale POA e PODIS già dalla medesima Agenzia utilizzato dall'inizio della decorrenza contrattuale) per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt.11-18 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, alla medesima assegnate ex artt.7, commi 2 e 6, del medesimo D.Lgs. n.152/2006 e succ. mod.
Tutto ciò premesso, l'ARPA, attesa la carenza di organico, intenderebbe integrare il "Piano di stabilizzazione del personale precario e di valorizzazione delle esperienze lavorative presso l'ARPA Sicilia" (già approvato con D.D.G. Territorio e Ambiente n.389 del 30 aprile 2008) ricomprendendovi anche il personale a tempo determinato sopra individuato in applicazione dell'art.3, comma 113, l. n.244/2007 cit., sottolineando che ha già accertato la copertura finanziaria per la stabilizzazione di tale personale.
In particolare, ad ulteriore supporto della predetta integrazione, l'ARPA menziona: l'art.1, comma 558, L. 27 dicembre 2006, n.296; la direttiva 30 aprile 2007, n.7 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni; il D.D. n. IV/I/R/024/2008 della Direzione generale per i Servizi Interni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed, infine, il parere n.27 del 2008 reso dallo Scrivente con nota prot. n.3261 dell'8 febbraio 2008.
Tuttavia, l'ARPA rappresenta che perplessità in merito alla stabilizzazione del personale de quo sono state sollevate dalle organizzazioni sindacali data la "particolare situazione dei soggetti sopra elencati i quali, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, si sono trovati a essere assegnati presso l'ARPA in tempi e con modalità diverse da quelle dell'altro personale già stabilizzato e proveniente dal medesimo PON ATAS e contrattualizzato con le medesime modalità e per le medesime finalità, specificando che essi non si trovavano in servizio presso l'ARPA Sicilia al momento dell'emanazione della normativa citata come previsto dal comma 113 della L. 244/07".
Sulle predette perplessità codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente, senza tuttavia esprimere il proprio orientamento sulla questione.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Il comma 113 dell'art.3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dispone testualmente che:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo "Ambiente" e del Progetto operativo "Difesa del suolo", nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.".
Al fine di completare il quadro normativo di riferimento, va ricordato che gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono "gli enti sottoposti al patto di stabilità interno" (v. primo comma) e che l'art.1, comma 519, L. n.296/2006 cit. ha riguardo al "personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge".


3. Dal combinato disposto dell'art.3, comma 113, L. n.244/2007 cit. e dell'art.1, commi 519 e 557, L. n.296/2006 cit. si traggono le seguenti considerazioni.
Gli enti che possono procedere alla stabilizzazione sono "gli enti sottoposti al patto di stabilità interno" (v. art.1, comma 519, l. n.296/2006 cit.) -dunque, le Regioni e gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti- e le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA).
La stabilizzazione ex art.3, comma 113, L. n.244/2007 cit. costituisce una mera facoltà discrezionale ("possono") e non un obbligo, non sussistendo alcun diritto in capo all'interessato ad ottenere la stabilizzazione, ma unicamente una aspettativa di mero fatto.
Quanto ai presupposti ed ai requisiti per accedere alla stabilizzazione, -come risulta dalle richiamate disposizioni e dai chiarimenti forniti con direttiva 30 aprile 2007, n.7 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni- occorre necessariamente inquadrare la stabilizzazione nel sistema delle norme vigenti in materia. Pertanto, fondamentalmente:
1) è necessario che sia accertata la vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente aggiornata;
2) come peraltro espressamente previsto dal comma 519 dell'art.1, L. n.296/2006 cit., va rispettato il principio posto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell'accesso tramite procedure selettive (nella fattispecie, è lo stesso art.3, comma 113, L. n.244/2007 cit. che individua espressamente il personale come quello "selezionato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ex art.118, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n.388");
3) deve, inoltre, essere rispettato il requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione;
4) devono essere accertati i requisiti di anzianità, come fissati dall'art.1, comma 519, L. n.296/2006 cit.
5) infine, tale personale deve essere funzionalmente utilizzato dagli enti suindicati per l'attuazione del progetto "Ambiente" e di quello operativo "Difesa del suolo", nell'ambito del PON ATAS per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

Tutto ciò premesso, si tratta di verificare se l'art.3, comma 113, L. n.244/2007 cit. sia o meno applicabile al personale che è stato selezionato, come richiede la norma in oggetto, dal Ministero dell'Ambiente per l'attuazione del POA e del PODIS, ma ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente (dal 1° luglio 2002 al 5 giugno 2008) ed è stato assegnato funzionalmente all'ARPA soltanto dal 6 al 30 giugno 2008.

Ora, pare allo Scrivente che la circostanza che il predetto personale non fosse utilizzato dall'ARPA al momento dell'entrata in vigore della finanziaria 2008 (ma dal Dipartimento regionale) non sia ostativa dal momento che non è richiesta dall'art.3, comma 113, L. n.244/2007 cit.
La norma, a ben vedere, prevede la possibilità di stabilizzare "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" il personale ivi indicato che sia funzionalmente utilizzato da Regione, enti locali soggetti al patto di stabilità interno nonché dalle ARPA per l'attuazione dei progetti ivi specificamente indicati.
Nel caso che ci occupa i soggetti, come riferisce codesto Dipartimento, sono sempre stati utilizzati per l'attuazione del POA e del PODIS, anche se da amministrazioni diverse ed, in particolare, prima dall'autorità ambientale regionale e, poi, dall'ARPA.

Soccorrono a questo punto dell'analisi i chiarimenti forniti in via generale dal Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni con la direttiva 30 aprile 2007, n.7 che, nel prendere in considerazione l'ipotesi che il soggetto da stabilizzare abbia prestato servizio presso diverse amministrazioni, afferma che:
"La stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale, che abbia maturato o maturerà il requisito di tre anni di servizio complessivi, e, nel darvi corso, le amministrazioni seguiranno il seguente ordine di priorità.
Saranno stabilizzati in primo luogo i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione.
In secondo luogo si procederà per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene con l'ultima amministrazione nella quale si è prestato servizio e nell'ambito dell'ultima qualifica rivestita per la quale si dovrà sostenere apposita procedura selettiva qualora il personale in questione non sia stato assunto mediante prova selettiva di natura concorsuale.".

Da quanto detto, pare allo Scrivente che il personale in oggetto purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti ed in presenza dei presupposti fissati dalle norme in commento, possa essere stabilizzato dall'ARPA in quanto "ultima amministrazione nella quale si è prestato servizio".

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E' necessario, infine, richiamare l'attenzione su quanto chiarito dal Dipartimento della funzione pubblica nel parere UPPA n.2/2008, in relazione alle procedure di stabilizzazione in generale e già richiamato dallo Scrivente nel parere n.27 del 2008, reso con nota prot. n.3261 del 18 febbraio 2008.
Il Dipartimento, partendo dalla considerazione che le procedure di stabilizzazione non sono da considerare come accessi di personale dall'esterno, ha affermato che le amministrazioni possono effettuare le stabilizzazioni entro il limite del 50% dei posti della dotazione organica che il piano annuale delle assunzioni intende coprire, rimanendo almeno il restante 50% da destinare ai concorsi esterni.
Secondo il Dipartimento della funzione pubblica la stabilizzazione di un numero di dipendenti superiore alla percentuale del 50%, considerata dalla Corte costituzionale una salvaguardia al principio dell'adeguato accesso dall'esterno mediante concorsi, costituisce una violazione ai principi desunti dall'art.97, comma 3, della Costituzione.
Dal parere si ricava anche l'illegittimità della scelta di attuare la programmazione triennale delle assunzioni effettuando nel primo anno (il 2008, in questo caso) solo le stabilizzazioni e posticipando agli anni successivi le assunzioni per concorso.
Di recente, quanto testè riportato è stato ribadito dal suddetto Dipartimento nel parere UPPA n.48/08, reso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove viene ulteriormente specificato che: "In una corretta programmazione triennale del fabbisogno, i posti disponibili in dotazione organica possono essere utilizzati nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, in misura non inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, nell'ambito di vacanze nell'area C pari a 50, almeno 25 vanno destinate a concorsi pubblici. I rimanenti 25 possono essere ripartiti tra progressioni verticali e stabilizzazioni." (v. parere citato, punto n.2, in http://www.funzionepubblica.it/dipartimento).

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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